ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero

L’incentivo per le imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile

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Agevolazioni e spese ammissibili

Sì, nel rispetto dei limiti previsti dal GBER. Resta inteso che le spese oggetto del programma di investimenti ammesso alle agevolazioni potranno essere oggetto di ulteriori aiuti solo per la parte non coperta dalle agevolazioni a valere sulla presente misura e nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato. 

Per il calcolo delle agevolazioni concedibili (fondo perduto + finanziamento agevolato) si rimanda al foglio di calcolo messo a disposizione dall’Agenzia nella sezione “Presenta la domanda”. 

Resta inteso che il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili alla data della delibera di ammissione alle agevolazioni. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato. 

No.

No, il limite di € 1.500.000 comprende le spese richieste rispetto agli investimenti e al capitale circolante. 

L’acquisto dell’immobile, sede dell’iniziativa di progetto, rientra tra le spese ammissibili per un importo non superiore al 40% dell’investimento complessivamente ammissibile se l’impresa: 

• è costituita da più di 36 mesi (e non oltre i 60 mesi) dalla data di presentazione della domanda; 

• opera nel settore turistico; 

• ha sostenuto/sosterrà la spesa dopo la presentazione della domanda; 

• dimostra che l’acquisto dell’immobile rientra in un progetto di nuovo impianto, ampliamento, diversificazione, trasformazione radicale. 

Resta inteso che l’eventuale differenza tra il costo dell’immobile e le agevolazioni concedibili per tale macro-voce di spesa,dovrà essere sostenuta dell’impresa mediante l’utilizzo di mezzi propri e/o di terzi. 

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell’ambito della macro-voce “opere murarie e assimilate”, rientrano tutti gli interventi edilizi realizzati su un immobile esistente e finalizzati al consolidamento, alla manutenzione, al ripristino, all’adeguamento funzionale dell’immobile destinato alla sede operativa (ivi inclusi gli impianti generali, quali l’impianto elettrico, idraulico, etc…), nonché gli interventi di nuova costruzione. 

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, nell’ambito della macro-voce “macchinari, impianti ed attrezzature” rientrano gli investimenti amovibili (intesi come strutture fungibili, asportabili e ricollocabili in altra sede) e strettamente funzionali al processo di produzione/erogazione del servizio ivi inclusi a titolo esemplificativo: 

• le case mobili e le strutture prefabbricate potenzialmente amovibili e ricollocabili in altra sede impiegate nell’ambito del settore turistico-ricettivo; 

• le attrezzature “speciali” nell’ambito di impianti sportivi (es. pareti d’arrampicata, pavimentazioni e coperture tecniche, etc…); 

• gli impianti di produzione di energia (es. fotovoltaico, pale eoliche, cogeneratori, trigeneratori); 

• gli impianti di riscaldamento/condizionamento/purificazione dell’aria (macchinari in senso stretto, quali caldaia, split, motori, etc…), esclusi gli interventi edili di predisposizione (canalizzazione, tracce, tubature, etc…); 

• gazebi, pergolati e tensostrutture potenzialmente amovibili e ricollocabili in altra sede. 

Per tutte le iniziative presentate a valere sul CAPO II e CAPO III del Decreto, la voce di spesa “licenze” si riferisce esclusivamente alle spese relative all’acquisto di licenze d’uso del brevetto connesse all’investimento e funzionali all’avvio dell’attività e non anche alla possibilità di acquistare licenze d’esercizio funzionali all’avvio. 

Sì, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all’erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato. 

La norma prevede che siano agevolabili le spese riferite all’acquisto di beni nuovi. In questa categoria sono ricompresi i beni nuovi acquistati mediante contratto di leasing con obbligo di riscatto entro il termine di ultimazione del programma degli investimenti così come previsto dal contratto di concessione delle agevolazioni. I beni sono agevolabili solo una volta che entrano nel patrimonio aziendale, tra i beni ad utilità pluriennale.  

Resta inteso che la mera locazione finanziaria del macchinario non si configura come spesa ammissibile; pertanto, i canoni di leasing antecedenti al riscatto sono agevolabili a titolo di capitale circolante. 

No. La circolare precisa che sono ammissibili le spese sostenute attraverso il c/c aziendale ai fini della tracciabilità dei pagamenti. 

Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria. In particolare: pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio. Sono inoltre escluse le attività connesse all’esportazione. 

Non sono ammesse le spese riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, imposte e tasse, beni o servizi acquistati da terzi che hanno relazioni con la Società acquirente. 

Per le imprese che presentano domanda a valere sul capo II del Decreto, sono altresì non ammesse alle agevolazioni le forniture per le quali sono state emesse dai fornitori delle fatture di acconto in data antecedente la presentazione della domanda; in tal caso, infatti, è l’intera fornitura (rif. fatture di acconto e saldo) che non è ammissibile a prescindere dalla data della fattura di saldo. 

Sì, è possibile per le imprese di cui al Capo III del Decreto e per le imprese di cui al Capo II nei casi previsti dal regolamento GBER (cfr. FAQ 2 - CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA ). 

Tuttavia, si specifica che la misura ON – Nuove Imprese a tasso zero - non può agevolare beni usati né i costi sostenuti per la rilevazione di detti attivi anche se sostenuti dopo la presentazione della domanda.  

Sì , il canone di affitto del ramo d’azienda in godimento rientra tra le spese agevolabili nel capitale circolante purché i contraenti rispettino i vincoli descritti all’art. 6.6 lett. b) della Circolare. 

La Circolare, a tal proposito, dispone che per procedere con la sottoscrizione del contratto di concessione delle agevolazioni, il gruppo proponente deve costituire una Società che rispecchi la configurazione approvata in sede di valutazione. Ciò significa che non è possibile apportare modifiche che facciano venir meno la presenza di una o più persone facenti parte del gruppo proponente valutato. 

Ciò premesso, l’Agenzia si rende disponibile a valutare eventuali variazioni determinate dall’ingresso di ulteriori soggetti rispetto al gruppo valutato in fase istruttoria e/o da eventuale ridistribuzione delle quote di partecipazione tra i proponenti originari, che non alterino i requisiti soggettivi di accesso di cui al punto 4.1 lett. d) della Circolare verificati alla data di presentazione della domanda. 

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